CODICE MORALE

L'attività del CONSULENTE ASSICURATIVO deve basarsi su principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti dei clienti, degli Assicuratori e dei propri colleghi

SERVIZIO AI CLIENTI

Il consulente deve:

a.   Salvaguardare gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al dì sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine della durata dei contraili assicurativi e degli incarichi di consulenza. In particolare l'importanza della remunerazione che egli percepisce non deve in alcun caso influenzare la qualità del servizio.

b.   Assistere il cliente nell'individuazione delle sue necessità assicurative, nell'ambito dell'incarico ricevuto, e, col suo assenso, presentarle agli assicuratori nel rigoroso rispetto dell'obiettività al fine di soddisfarle in maniera confacente.

c.   Assistere il cliente sia nella formulazione delle condizioni contrattuali, fornendogli, quando richieste, le spiegazioni utili per un suo giudizio finale, sia nella eventuale gestione dei sinistri.

d.   Rispettare il segreto professionale.

e.   Proporre al cliente assicuratori dei quali ha piena fiducia.

 

Il consulente non deve:

a.   Fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie nella propria pubblicità.

b.   Trasmettere coscientemente dichiarazioni false agli assicuratori né appoggiare consapevolmente richieste dolose di risarcimento.

c.   Trattenere, senza giustificato motivo, gli importi dovuti al cliente incassati a titolo di risarcimento sinistri o stomi di premio. 

 

 

LEALTÀ' NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATORI

 

Il consulente deve :

a.   Presentare, nella massima buona fede, proposte chiare e veritiere ed il più possibile documentate;

b.   Versare i premi incassati dai clienti entro- i limiti impostiti dagli usi del mercato e dalle condizioni pattuite,

c.   Astenersi dall'appoggiare le richieste del cliente quando i suoi reclami siano palesemente ingiustificati.

d.   Evitare di inserire nella, sua pubblicità nomi o prodotti di specifici assicuratori, salvo che le ragioni dì ciò vengano pienamente spiegate nel testo e che vi sia il consenso preventivo degli assicuratori stessi.

 

SOLIDARIETÀ CON I COLLEGHI

Il CONSULENTE deve:

a.   Attuare principi di " leale concorrenza " . In particolare:

-    non deve influenzare il cliente con offerte di ristorno di provvigioni;

-    non deve accettare e proporre tassi di premio speciali a fronte di una riduzione delle

b.        provvigioni d'uso;

-    non deve denigrare un collega. Le eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate esclusivamente su ragioni tecniche,

c.   Promuovere ed accettare in caso di litigio con un collega, l'arbitrato del]'Associazione prima di affidarsi al Tribunale Civile,

d.    Evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano all'etica del mercato ed agli usi di mediazione, ed informare l'Associazione di ogni atteggiamento scorretto.

 

DURATA DELLE POLIZZE

Il consulente suggerirà al cliente la stipula di contratti di durata annuale.

Tuttavia egli potrà assistere il cliente nella stipula di contratti pluriennali, ogni qualvolta ciò sia reso necessario
o sia suggerito da motivazioni tecniche intrinseche al rischio o risulti di maggior interesse per il cliente, ovvero quando sia da
quest'ultimo specificatamente richiesto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni Agente e/o Broker sì impegna a rispettare quanto prescritto dal presente Codice.

Le trasgressioni daranno luogo alla applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal proprio Statuto della Associazione di categoria.

La Segreteria Generale dell'Associazione è incaricata di ricevere ogni segnalazione o reclamo riguardanti le pretese violazioni del presente Codice morale.