|
CODICE MORALE
L'attività del CONSULENTE ASSICURATIVO deve basarsi su principi di
professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti dei
clienti, degli Assicuratori e dei propri colleghi
SERVIZIO AI CLIENTI
Il consulente deve:
a. Salvaguardare gli interessi del
cliente, ponendo gli stessi al dì sopra di ogni propria
considerazione, anche in ordine della durata dei contraili
assicurativi e degli incarichi di consulenza. In particolare
l'importanza della remunerazione che egli percepisce non deve in
alcun caso influenzare la qualità del servizio.
b. Assistere il cliente
nell'individuazione delle sue necessità assicurative, nell'ambito
dell'incarico ricevuto, e, col suo assenso, presentarle agli
assicuratori nel rigoroso rispetto dell'obiettività al fine di
soddisfarle in maniera confacente.
c. Assistere il cliente sia nella
formulazione delle condizioni contrattuali, fornendogli, quando
richieste, le spiegazioni utili per un suo giudizio finale, sia
nella eventuale gestione dei sinistri.
d. Rispettare il segreto
professionale.
e. Proporre al cliente assicuratori
dei quali ha piena fiducia.
Il consulente non deve:
a. Fare affermazioni fuorvianti o
mistificatorie nella propria pubblicità.
b. Trasmettere coscientemente
dichiarazioni false agli assicuratori né appoggiare consapevolmente
richieste dolose di risarcimento.
c. Trattenere, senza giustificato
motivo, gli importi dovuti al cliente incassati a titolo di
risarcimento sinistri o stomi di premio.
LEALTÀ' NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATORI
Il consulente deve :
a. Presentare, nella massima buona
fede, proposte chiare e veritiere ed il più possibile documentate;
b. Versare i premi incassati dai
clienti entro- i limiti impostiti dagli usi del mercato e dalle
condizioni pattuite,
c. Astenersi dall'appoggiare le
richieste del cliente quando i suoi reclami siano palesemente
ingiustificati.
d. Evitare di inserire nella, sua
pubblicità nomi o prodotti di specifici assicuratori, salvo che le
ragioni dì ciò vengano pienamente spiegate nel testo e che vi sia
il consenso preventivo degli assicuratori stessi.
SOLIDARIETÀ CON I COLLEGHI
Il CONSULENTE deve:
a. Attuare principi di " leale
concorrenza " . In particolare:
- non deve influenzare il cliente
con offerte di ristorno di provvigioni;
- non deve accettare e proporre
tassi di premio speciali a fronte di una riduzione delle
b.
provvigioni d'uso;
- non deve denigrare un collega. Le
eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate
esclusivamente su ragioni tecniche,
c. Promuovere ed accettare in caso di
litigio con un collega, l'arbitrato del]'Associazione prima di
affidarsi al Tribunale Civile,
d.
Evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano
all'etica del mercato ed agli usi di mediazione, ed informare
l'Associazione di ogni atteggiamento scorretto.
DURATA DELLE POLIZZE
Il consulente suggerirà al cliente la stipula di contratti di durata
annuale.
Tuttavia egli potrà assistere il cliente nella stipula di contratti
pluriennali, ogni qualvolta ciò sia reso necessario
o sia suggerito da motivazioni tecniche intrinseche al rischio o
risulti di maggior interesse per il cliente, ovvero quando sia da
quest'ultimo specificatamente richiesto.
DISPOSIZIONI GENERALI
Ogni Agente e/o Broker sì impegna a rispettare quanto prescritto dal
presente Codice.
Le trasgressioni daranno luogo alla applicazione delle sanzioni disciplinari
previste dal proprio Statuto della Associazione di categoria.
La Segreteria Generale dell'Associazione è incaricata di ricevere ogni
segnalazione o reclamo riguardanti le pretese violazioni del
presente Codice morale.
|